Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione scelgono il «rigore formalistico» e affermano che l’inesistenza della procura è tout court insanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c. (testo ante riforma Cartabia del processo civile): l’onere della difesa tecnica ritorto contro il diritto di difesa

Di Alessio Carosi - Fascicolo 2/2023
L’Autore commenta in senso critico la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 dicembre 2022, n. 22. Con questa statuizione, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo in vigore prima della riforma “Cartabia” del processo civile) non consente di sanare l’inesistenza giuridica o materiale della procura ad litem, ma solo il vizio della sua nullità. L’Autore, esaminati i vari orientamenti sul tema, conclude in senso difforme dalle Sezioni Unite e tenta di dimostrare come l’approccio formalistico da esse praticato possa produrre il paradossale effetto di rivolgere l’onere della difesa tecnica e. . .