L’elezione del domicilio e la concorrente indicazione della Pec

Nei casi in cui l’elezione di domicilio sia effettuata in luogo diverso da quello indicato dall’art. 82 R.D. n. 37/1934 e l’indicazione della PEC sia accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere presso il predetto indirizzo soltanto le comunicazioni di cancelleria e non anche le notificazioni, deve ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte d’appello

Di Alessio Bonafine -
Cass. 20 giugno 2017, n. 15147 Con la sentenza segnalata la Cassazione offre un quadro riassuntivo delle regole applicabili ai rapporti tra elezione di domicilio e concorrente indicazione in atti dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti del processo. Nel caso deciso con l’inammissibilità del ricorso per cassazione ritenuto proposto oltre il termine breve di decadenza ex artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c., la notifica della sentenza di appello era stata eseguita presso la cancelleria della Corte d’appello, non essendo stata fatta dai difensori della parte soccombente elezione di domicilio nella circoscrizione . . .