L’esperimento delle domande di rivendicazione aventi ad oggetto beni mobili fungibili. Nota a Cass. 8 febbraio 2021, nn. 2935 e 2936.

Di Olga Desiato -
La domanda di rivendicazione ex art. 103 l. fall. è ammissibile anche rispetto a beni fungibili qualora, in virtù del titolo che ne regolamenta la consegna, il trasferimento della disponibilità materiale della res non comporti il trasferimento della proprietà della stessa.   1.L’antica querelle sull’esperibilità delle azioni di rivendica o restituzione aventi ad oggetto denaro costituisce il leitmotiv delle coeve pronunce che qui segnalano. Il caso sottoposto al vaglio della corte è il medesimo: in seno ad una procedura concorsuale di società che esercitava attività di prelievo, trasporto, custodia, contazione e trattamento di denaro con obbligo di successiva consegna dello stes. . .