OFFICE DU JUGE, LEGGE STRANIERA E ONERE DELLA PROVA

Di Federica Porcelli -
cour-de-cassation-civile-chambre-civile-1-1-juin-2016-15-13-221-publie-au-bulletin-_-legifrance Ai sensi dell’art.3 CC il giudice francese, che ritenga applicabile alla controversia il diritto straniero, ha l’onere di individuarne la portata, d’ufficio o anche con l’ausilio delle parti, e di decidere la controversia in modo conforme al diritto straniero medesimo. La Corte di cassazione francese torna ad occuparsi, con la pronuncia segnalata, della questione relativa alla determinazione dell’estensione dell’office du juge con riferimento ai casi in cui la soluzione della controversia presupponga l’applicazione del diritto straniero (cfr. Com. 24 juin 2014, n. 10-27648; Civ. 1re,. . .