Ottemperanza di chiarimenti e modifica dell’astreinte: tempi duri per la misura coercitiva di cui all’art. 114 c.p.a.

É sempre possibile in sede di c.d. «ottemperanza di chiarimenti» modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d’ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione.

Di Arianna Di Bernardo -
A.P. DEL CDS N. 7 DEL 2019 Con la pronuncia segnalata l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato affronta la questione se la statuizione comminatoria di astreinte ex art. 114 c.4 lett. e) c.p.a., contenuta in una precedente sentenza di ottemperanza, possa essere modificata in sede di giudizio sui chiarimenti, ovvero se a tale orientamento interpretativo osti il carattere di irretrattabilità della penalità di mora, necessario affinché essa svolga efficacemente la sua funzione compulsoria. Il dictum si colloca nel quadro del dibattito sulla natura del ricorso per chiarimenti di cui all’art. 112 c.5 c.p.a. come mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato o come azione auto. . .