Precisazioni della Corte di Giustizia sulle notificazioni a mezzo posta nel regolamento 1393/2007

Anche nel caso di notificazione a mezzo posta ex art. 14 Reg. 1393/2007 il destinatario deve essere informato, con la consegna di un modulo standard, del suo diritto di rifiutare l’atto se redatto in una lingua da lui non compresa e non munito di traduzione; tuttavia la violazione di tale obbligo non comporta la nullità né dell’atto da notificare, né della procedura di notificazione. Nel sistema delineato dal Reg. 1393/2007 la notificazione a mezzo posta è validamente effettuata quando risulti, dall’avviso ricevimento della raccomandata o con altri mezzi equivalenti, che l’atto è stato materialmente consegnato personalmente alla parte evocata in giudizio, a suoi familiari conviventi o a suoi dipendenti.

Di Marco Farina -
CGUE 2 MARZO 2017 C-354_2017 Il proprietario di un immobile situato in Portogallo e locato ad un soggetto domiciliato in Irlanda cita quest’ultimo dinanzi ai giudici portoghesi al fine di ottenere la risoluzione del contratto di locazione e la restituzione degli immobili. La causa viene introdotta mediante la notificazione, ai sensi dell’art. 14 Reg. 1393/2007, di un atto di citazione inviato per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo irlandese del convenuto. Nella contumacia del convenuto ed in mancanza del deposito da parte dell’attore dell’avviso di ricevimento della raccomandata, il giudice portoghese di primo grado, al fine di accertare la rituale. . .