Ribadita l’inammissibilità della tutela cautelare ante causam nell’impugnazione di delibere societarie

E’ inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale si chieda la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione di un socio di una società cooperativa edilizia, nelle more della introduzione della domanda di merito volta a ottenere l’annullamento della delibera stessa, stante l’esistenza della misura tipica prevista dall’art. 2378 c.c. e la necessità che la stessa sia richiesta solo dopo la proposizione dell’impugnativa ai sensi della medesima norma nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

Di Ulisse Corea -
T. Roma, sez. spec. impresa, 3 agosto 2016 Il Tribunale di Roma conferma il suo orientamento circa la inammissibilità della tutela cautelare sospensiva delle delibere societarie, proposta ex art. 700 c.p.c. in via preventiva rispetto alla instaurazione del giudizio di merito. Nel caso di specie veniva in considerazione un ricorso per provvedimento d’urgenza col quale si intendeva sospendere gli effetti di una delibera di esclusione di un socio da parte del consiglio di amministrazione di una società cooperativa edilizia, delibera non ancora oggetto di impugnazione. Richiamata l’applicabilità dell’art. 2378 c.c. alla fattispecie, in ragione del rinvio contenuto nell’art. 2519 c.c.,. . .