IL RICORSO IN RIASSUNZIONE TRA DEPOSITO TELEMATICO E POSSIBILI SANZIONI

Il ricorso in riassunzione di un procedimento dichiarato interrotto per intervenuta cancellazione di una delle parti dal Registro delle Imprese non introduce un nuovo giudizio e va qualificato quale atto endoprocessuale da depositarsi quindi telematicamente

Di Alessio Bonafine -
T. Perugia 1° dicembre 2016 E’ il tema delle forme del deposito del ricorso in riassunzione ad essere esaminato dal Tribunale di Perugia con la sentenza segnalata. In particolare, quello successivo all’interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese di una delle parti. A tali fini la pronuncia ricostruisce innanzitutto il quadro normativo e il dettato dell’art. 16-bis d.l. n. 179/2012 che, come ormai noto, prevede le forme obbligatoriamente telematiche solo per il deposito degli atti processuali delle parti già precedentemente costituite. Su queste basi il Tribunale esclude possa dubitarsi del fatto che il ricorso in riassunzione di un procedimento . . .