Rilievi pubblicistici sulla sospensione dei termini processuali durante l’emergenza Covid-19. Quanto costa una svista del legislatore?

SOMMARIO: 1. La problematica dei termini processuali, il paradosso di Cefalo e Procri e la debolezza del criterio cronologico. Una prima soluzione: i due decreti legge come fonti ad effetti temporali circoscritti. – 2. Una soluzione alternativa al problema. Lo stato d’emergenza premessa e fonte del diritto: il ricorso agli altri criteri di risoluzione delle antinomie, sempre in luogo di quello cronologico.

Di Alessandro Rosario Rizza -
1. La problematica dei termini processuali, il paradosso di Cefalo e Procri e la debolezza del criterio cronologico. Una prima soluzione: i due decreti legge come fonti ad effetti temporali circoscritti. A seguito dell’emergenza coronavirus, il legislatore ha sospeso la decorrenza dei termini processuali, intervenendo (ma solo apparentemente, come si dirà più avanti) con la decretazione d’urgenza. Il problema deriva dal coordinamento tra i diversi atti intervenuti in materia. Più nello specifico, con il d.l. n. 18 del 2020 il Governo ha sospeso i termini processuali fino al 15 aprile, mentre con il successivo d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato la medesima sospensione, ma fino all’11 m. . .