Sorte delle domande formulate con il c.d. Rito Fornero non fondate sugli identici fatti costitutivi: inammissibilità o mutamento del rito

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Ambito di applicazione alla luce della peculiare struttura del primo grado nel c.d. Rito Fornero. - 3. La nozione di identici fatti costitutivi. - 4. Le nuove domande proponibili all’interno del perimetro della causa petendi, in particolare la domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966. - 5.  Sorte delle altre domande non rientranti nell’ambito di applicazione del c.d. rito Fornero. - 6. Soluzione data dal Tribunale e rilievi critici. - 7. Riflessioni conclusive.

Di Enrico Fanesi -
Introduzione La sentenza in esame affronta la questione relativa alla proponibilità di una domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive nelle forme del c.d. Rito Fornero. Nel caso di specie, a fronte di un’ordinanza di rigetto, conclusiva della prima fase del procedimento, veniva proposta opposizione avverso il suddetto provvedimento e, nel ricorso introduttivo alla seconda fase, veniva formulata, per la prima volta, domanda di condanna al pagamento di differenze retributive. La questione sottoposta al vaglio del Tribunale di Roma involge il corretto inquadramento dell’ambito di applicazione del rito, nonché il significato da attribuire alla nozione di “identici fatt. . .