Sulla dubbia «opportun[ità]» e i limiti certi della pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363, 3° comma, c.p.c. («ovvero quali siano le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore»).

Di Ferruccio Auletta -
Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967 1. Colpisce anzitutto l’anomalia della vicenda giudicata da Cass., Sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3967: si verte(va) in caso in cui all’origine «è[ra] stata ravvisata» un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso», mentre «la sentenza impugnata viene cassata per effetto del rilievo ex officio dell’improponibilità dell’appello, che tuttavia non rientra fra le censure dedotte dalla ricorrente» (di manifesto, insomma, non ci doveva essere granché). Ma, si dirà, ciò è ben plausibile, e per questo il Codice stabilisce che «la Corte in camera di consiglio [può] rimette[re] la causa. . .