Sull’inefficacia del pignoramento presso terzi per vizi legati ai nuovi (ed ulteriori) oneri del creditore introdotti dalla l. n. 206/2021 e (parzialmente) corretti dal d.lgs. n. 164/2024.

Di Ilaria Cosima Buonocore -

Sommario. 1. L’espropriazione presso terzi dopo la l. n. 206/2021 e il d.lgs. n. 164/2024. – 2. Le rinnovate cautele verso il terzo. – 3. La novella accelera il procedimento? Sguardo ai primi provvedimenti. – 4. La dottrina e il coordinamento tra l’onere notificatorio al debitore esecutato e al terzo pignorato e l’onere amministrativo di deposito nel fascicolo dell’esecuzione. – 5. La natura del termine di cui all’art. 543, 5° comma, c.p.c.– 6. I limiti del c.d. fattore tempo.

1. L’espropriazione presso terzi dopo la l. n. 206/2021. – L’art. 1, comma 32, l. 26 novembre 2021, n. 206 ha aggiunto due commi dopo il comma 4 dell’art. 543 c.p.c., i quali pongono a carico del creditore, che abbia notificato l’atto di pignoramento presso terzi a decorrere dal 22 giugno 2022, nuovi ed ulteriori oneri: quello di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo con l’indicazione del relativo numero della procedura nonché quello di depositare nel fascicolo dell’esecuzione l’avviso notificato. La mancata notificazione dell’avviso o il mancato deposito nel fascicolo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento (art. 543, 5° comma) e la cessazione degli obblighi conseguenti. Inoltre, qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica di tale avviso non sia effettuata al debitore e al terzo ovvero soltanto a uno di loro, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento (art. 543, 6° comma)[1].

Dall’entrata in vigore della l. n. 206/2021 sono trascorsi circa tre anni ed il legislatore ha varato il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 recante «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», con la precipua finalità di offrire soluzioni ai problemi sollevati, soprattutto con riferimento al d.lgs. 149 cit., ma anche con uno sguardo ad altre disposizioni al fine di assicurare un coordinamento normativo efficace[2]. In tale contesto si colloca l’intervento sull’art. 543, 5° e 6° comma, c.p.c. che, come appena accennato ed appresso si specificherà, era stato riformato non dal d.lgs. 149 cit., ma direttamente dalla l. 206 cit. Con l’art. 3, comma 7, lett. n), n. 3), d.lgs. n. 164/2024 si è espunto dal 5° comma dell’art. 543 il riferimento al debitore quale destinatario degli oneri notificatori ricadenti sul creditore, residuando perciò tale onere solo nei confronti del terzo, ed altresì si  fatto confluire in tale comma il contenuto del 6° comma dell’art. 543 c.p.c. in quanto, si legge nella Relazione, la suddivisione delle disposizioni in due diversi commi e la disposizione, contenuta nel 6° comma, della liberazione delle somme qualora, nell’ambito di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi, non sia stato notificato l’avviso «di cui al presente comma», indurrebbe a pensare che tale liberazione si verifichi solo se il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, e non anche quando è eseguito nei confronti di uno solo. L’accorpamento in un unico comma di tutte le disposizioni in tema di avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo consente, ancora si legge, di eliminare dubbi residuali. Il legislatore, inoltre – orientato dalla II Commissione del Senato – ha riscritto il 6° comma dell’art. 543 c.p.c. prevedendo, mediante l’art. 3, comma 7, lett. n), n. 4), d.lgs. cit., lo svincolo delle somme pignorate in epoca antecedente al decorso del termine per la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo qualora il debitore, ricevuto il pignoramento, provveda immediatamente al pagamento: in tal caso l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione eseguita dal creditore. Coerentemente con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo nel processo di cognizione e in quello esecutivo – in quanto trattasi, si precisa nella Relazione, di atto non più necessario con l’avvento del processo telematico, nell’ambito del quale tale atto può essere sostituito dall’indicazione degli elementi identificativi del procedimento (quali le parti, l’oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi direttamente negli schemi informatici del processo –  l’art. 4, comma 4, lett. d) è intervenuto sull’art. 164-ter disp. att. c.p.c. eliminando i riferimenti ivi contenuti alla nota di iscrizione a ruolo, sia nel testo sia nella rubrica.

Come noto, l’espropriazione presso terzi ha costituito, nell’ultima temperie riformatrice, il settore in cui maggiormente si è avvertita l’esigenza di un intervento immediato, senza dilazioni né bisogno di ulteriori riflessioni o confronti, a differenza degli altri istituti del processo esecutivo. Più precisamente, con la l. n. 206/2021 il legislatore ha introdotto le riforme con tempi e modalità differenti: da un lato, per alcune materie, ha delegato il governo per l’adozione di decreti legislativi attuativi, dall’altro è intervenuto direttamente, senza, dunque, prevedere alcun rinvio e riformando alcune disposizioni che sono di immediata applicazione; tra di esse vi sono norme che regolano il pignoramento presso terzi, l’unica forma di pignoramento sulla quale è ricaduta la scelta della “corsia preferenziale” (art. 1, comma 37, l. 26 novembre 2021, n. 206). Tale scelta, di non demandare al governo ma di intervenire direttamente, è stata verosimilmente influenzata dal considerevole rilievo pratico che tale forma di pignoramento ricopre, sì che il legislatore – avendo assunto nel panorama europeo il principale obiettivo dell’efficienza del processo civile e della razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, come si evince dallo stesso titolo della legge 206/2021[3] – ha deciso di dare un primo immediato segnale di efficienza nel panorama internazionale[4].

L’attuale meccanismo per avviare l’espropriazione presso terzi prevede che: a) eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione; il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna[5], pena l’inefficacia del pignoramento; la conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ed il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo d’ufficio dell’esecuzione (art. 543, 4° comma, c.p.c.); b) nel caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni da quel termine stabilito deve darne comunicazione, tramite notifica, al debitore e al terzo, ma in ogni caso qualsiasi obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini di legge (art. 164-ter, 1° comma, disp. att. c.p.c.); c) il creditore entro la data di udienza indicata nell’atto di pignoramento deve notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositare l’avviso della notifica nel fascicolo, a pena di inefficacia del pignoramento (art. 543, 5° comma, c.p.c.).

I nuovi oneri operano su un duplice piano: la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con l’indicazione del numero di ruolo, è finalizzata a rendere edotto il terzo sull’eventuale permanenza del vincolo di custodia, mentre il deposito dell’avviso notificato all’interno del fascicolo dell’esecuzione consente al giudice dell’esecuzione di verificare l’adempimento di tale formalità ed eventualmente di disporre, in occasione dell’udienza, la cessazione degli obblighi gravanti sul debitore e (soprattutto) sul terzo[6].

Ciò deve rappresentare il mezzo per raggiungere lo scopo precipuo del processo esecutivo, che è quello di attuare l’effettiva soddisfazione delle ragioni del creditore

Eppure il bilanciamento degli interessi in gioco sembra non perfettamente riscontrabile né nella realtà applicativa né dalle questioni interpretative sorte dall’introduzione dei nuovi commi 5° e 6° dell’art. 543 c.p.c., come nel prosieguo si dirà.

Appare pertanto utile ai fini della presente indagine soffermarsi sia sulla ratio della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del suo deposito nel fascicolo dell’esecuzione sia sulla natura del termine fissato per adempiere agli oneri.

2. Le rinnovate cautele verso il terzo. – La modifica dell’art. 543 c.p.c. è stata pensata come strumento per agevolare il terzo. Se ne scorge prova nella Relazione illustrativa al d.d.l. n. 1662, dove si legge che la modifica dell’art. 543 c.p.c. ha tenuto conto dell’esito dei lavori del tavolo in materia di pignoramenti – al quale hanno partecipato il Ministero della giustizia, dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e l’Avvocatura dello Stato – dal quale è emersa la difficoltà del terzo «di monitorare lo svolgimento della procedura esecutiva e di accertarne l’eventuale estinzione conseguente alla mancata iscrizione a ruolo»; dal che, si legge sempre nella relazione, è sorta la necessità di «intervenire sulla procedura di espropriazione presso terzi, obbligando il creditore a dare notizia, al debitore e al terzo pignorato, dell’avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e del relativo numero di ruolo, così da consentire al terzo pignorato l’immediato svincolo delle somme pignorate in caso di mancata iscrizione a ruolo o mancata notifica»[7]. Per raggiungere lo scopo di evitare che il vincolo del terzo di cui all’art. 546 c.p.c. si protragga sine die, il legislatore, si legge, ha ritenuto necessario colmare i vuoti della disposizione di cui all’art. 164-ter disp. att. c.p.c. che – pur prevedendo che il creditore, se non iscrive a ruolo entro cinque giorni dalla scadenza del termine deve darne comunicazione con atto notificato al debitore esecutato e al terzo pignorato – non sanziona l’eventuale omissione; tale sanzione invece è stata ritenuta necessaria dalla Commissione Luiso per “pungolare” il creditore a informare in tempi certi e celeri il debitore e il terzo della liberazione dal vincolo di pignoramento[8]. Questa esigenza è stata recepita dal legislatore che ha colmato il vuoto normativo, intervenendo non sull’art. 164-ter disp. att. c.p.c., che regola l’inefficacia di tutti i tipi di pignoramento, bensì direttamente sull’art. 543 c.p.c., evidentemente per circoscrivere un sì rigoroso onere al solo pignoramento presso terzi. Ciò contribuisce a dar ragione a chi in dottrina ha affermato che tale articolo, benché sia rubricato con una locuzione limitativa («forma del pignoramento»), rappresenta in realtà la norma centrale di tale forma di espropriazione, dal momento che regola gran parte degli aspetti cruciali dell’espropriazione, non solo la sua forma[9].

La constatazione che anche l’ultimo legislatore si è preoccupato di adottare un meccanismo che favorisca o, se si preferisce, non appesantisca oltre l’indispensabile, la partecipazione del terzo non rappresenta certamente una novità: nella successione delle riforme sull’espropriazione presso terzi nel tempo, infatti, il leitmotiv che ha guidato il legislatore degli ultimi quindici anni è stato quello di adottare una serie di cautele in favore del terzo affinché la sua posizione non venisse in qualche modo pregiudicata dalla procedura espropriativa che, pur non svolgendosi contro di lui, prevede inevitabilmente il suo coinvolgimento. Ciò in quanto il creditore, allorquando scelga di utilizzare il pignoramento presso terzi fra gli strumenti espropriativi, siccome è estraneo al rapporto tra debitore e debitor debitoris, non può conoscere l’esatto ammontare del debito verso il primo; pertanto all’individuazione del credito provvede il terzo, mediante la dichiarazione. Il terzo, a sua volta, è estraneo all’azione esecutiva, ma è costretto a subirne l’efficacia riflessa in virtù del suo dovere di prestazione verso l’esecutato[10], con i vincoli posti dagli artt. 546 c.p.c. e 388 c.p. E’ quindi fin troppo evidente che l’esigenza di garantire l’effettività della tutela esecutiva del creditore non può non fare i conti con la necessità di salvaguardare le prerogative del terzo debitor debitoris, come dimostra la disciplina positiva che, nell’arco degli ultimi anni, è stata riscritta e, per certi versi, stravolta.

L’economia del presente contributo non consente di affrontare funditus i vari interventi del legislatore volti a far sì che l’espropriazione presso il terzo si svolga “verso” di lui e non “contro” di lui. Ma, restando in termini del tutto generali[11], è possibile segnalare che il legislatore del 2005 e del 2006 aveva previsto, per i soli crediti diversi da quelli derivanti dal lavoro privato subordinato, che la  dichiarazione del terzo ben potesse essere resa mediante lettera raccomandata inviata al creditore e che, solo in caso di omissione, fosse disposta la sua comparizione apud iudicem per il giudizio (ordinario) di accertamento dell’esistenza del diritto del creditore nei confronti del terzo[12].

Proprio questa parentesi di cognizione piena – che si apriva tutte le volte, non infrequenti, che il terzo non rendeva la dichiarazione ovvero che sorgevano su di essa contestazioni – aveva indotto il legislatore del 2012 a intervenire nuovamente,  prevededendo che, sempre limitatamente all’ipotesi in cui il pignoramento avesse ad oggetto crediti diversi da quelli derivanti da rapporto di lavoro, la mancata comparizione del terzo equivalesse a non contestazione sì che, ai fini del procedimento in corso, era pignorabile il credito indicato nell’atto di pignoramento[13]

Nel solco di tale riforma si inserì quella del 2014[14], che – nell’eliminare il doppio binario creato due anni prima relativamente alla differente modalità, a seconda della natura del credito, con cui il terzo doveva rendere la dichiarazione – previde la possibilità per il terzo di ritenersi liberato «in ogni caso», quindi anche per il pignoramento di stipendi, dalla comparizione in udienza per la dichiarazione, bastando all’uopo l’invio mediante lettera raccomandata o pec[15]; in caso di inerzia, il credito pignorato o il possesso delle cose nell’ammontare e nei termini indicati dal creditore si consideravano non contestati ai fini del procedimento in corso. Ancora nell’ottica di favorire il terzo, il legislatore introduceva l’art. 164-ter disp. att. c.p.c. che sanzionava con la dichiarazione di inefficacia il pignoramento, mobiliare o immobiliare, in caso di mancata iscrizione a ruolo nei termini di legge[16].

Nel 2015 il legislatore intervenne per precisare che il meccanismo della non contestazione vale(va) soltanto se «l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo» (art. 548, 1° comma, ult. periodo, c.p.c.), altrimenti il g.e. era (ed è) chiamato a compiere «i necessari accertamenti nel contraddittorio tre le parti e con il terzo» (art. 549 c.p.c.)[17].

L’excursus sui singoli passaggi di riforme consente di toccare con mano come il legislatore si sia preoccupato di favorire la partecipazione del terzo[18]. E in questo solco si è inserito anche l’ultimo recenziore.

 3. Il fine della novella è la tutela del creditore o l’accelerazione tout court del procedimento? Sguardo ai primi provvedimenti. – Appurato ciò, v’è da domandarsi se e in quale misura l’introduzione di nuovi oneri, da una parte, e la partecipazione del terzo, dall’altra, accelerino effettivamente il procedimento dell’espropriazione presso terzi. L’interrogativo appare pertinente dal momento che il legislatore, nell’introdurre i nuovi ed ulteriori oneri a carico del creditore che, si ripete, sono quelli di notificare sia al terzo sia al debitore l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con il numero di ruolo della procedura nonché di depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, ha inoltre previsto che egli deve assolverli entro un termine che, seppur specificato nella durata, appare poco chiaro data l’ambiguità della formulazione dei commi 5 e 6 dell’art. 543 c.p.c. complessivamente considerati. Proprio tale ambiguità ha dato origine alle prime pronunce di merito, che hanno inteso interpretare la norma con decisioni di segno diametralmente opposto.

Secondo un orientamento che si potrebbe definire prevalente, tanto la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo quanto il deposito di tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione debbono essere effettuati perentoriamente entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, stante il carattere recettizio degli adempimenti di cui all’art. 543 c.p.c.[19].

Secondo una posizione intermedia, ferma restando l’impossibilità di estendere all’espropriazione presso terzi la scissione soggettiva degli effetti della notificazione per via del carattere recettizio delle notificazioni di cui all’art. 543 c.p.c., è possibile accedere alla rimessione in termini se, beninteso, chiesto dalla parte interessata e con valutazioni caso per caso[20].

Secondo l’orientamento minoritario e meno rigoroso, gli adempimenti di cui all’art. 543 c.p.c. previsti a pena di inefficacia del pignoramento – e, specificamente, il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo nel fascicolo dell’esecuzione – possono essere espletati anche entro l’udienza effettivamente celebrata, e non necessariamente entro quella originariamente indicata nell’atto di pignoramento, in quanto la sanzione dell’inefficacia del pignoramento appare sproporzionata rispetto alla finalità dell’art. 543 c.p.c.[21].

In seno all’orientamento minoritario si è posta, poi, un’interessante questione, vale a dire quella del differimento dell’udienza, osservando la novella dell’art. 543 c.p.c. e la ratio che l’ha ispirata con una lente diversa. Secondo tale posizione, se la dizione letterale della norma induce a qualificare come perentorio il termine entro il quale notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, è anche vero che la norma non prende in esame l’eventualità che la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento subisca uno slittamento per motivi indipendenti alle parti. Gli è che, stanti, da un lato, il silenzio della norma in ordine alla natura del termine e agli eventuali rinvii d’ufficio e, dall’altro, la volontà del legislatore che mediante la l. n. 206/2021 avrebbe caratterizzato il novellato art. 543 c.p.c. di elementi procedurali funzionali (non al creditore, non al terzo, ma) al giudice affinché egli, all’(effettiva) udienza di comparizione, possa compiere eventuali verifiche, ha ritenuto possibile abbattere la barriera preclusiva rappresentata dalla data dell’udienza indicata dal creditore nell’atto di pignoramento; il che sarebbe giustificato, secondo tale orientamento, da un principio generale, rinvenibile nel processo di cognizione, di slittamento dei termini assegnati alle parti quando è il giudice a modificare i tempi del contraddittorio mediante un proprio provvedimento; e tale principio generale, secondo tale orientamento, sarebbe applicabile mutatis mutandis al processo espropriativo ex art. 543 c.p.c.

Ecco quindi che affiora anche il tema relativo al perfezionamento della notifica. A tal proposito occorre rilevare che, mentre non si pongono soverchi problemi in ordine al luogo ove espletare la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, come del resto è dimostrato dalle fattispecie in commento, in riferimento alle quali, non a caso, non è emerso tale aspetto[22], lo stesso non può dirsi in merito al suo perfezionamento. Difatti, il carattere recettizio della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo posto a fondamento dell’orientamento prevalente non ha consentito di evitare la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, in quanto l’onere notificatorio era stato sì tempestivamente avviato dal creditore prima della data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, ma non si era concluso, e dunque perfezionato, prima di essa; l’unico spiraglio lasciato da quell’orientamento presuppone l’insorgenza di oggettive difficoltà del creditore che favorirebbero l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini, ove richiesta e con valutazioni caso per caso.

Come si è visto, negli orientamenti testé riportati – minoritario, intermedio e maggioritario – muovendo dal carattere recettizio dell’avviso della notifica, hanno affrontato il tema della scissione temporale della notificazione, ritenendolo applicabile ovvero inapplicabile, a seconda delle decisioni cui sono pervenuti, al pignoramento presso terzi. Il principio della c.d. scissione soggettiva degli effetti della notificazione, proclamato dalla storica sentenza della Corte costituzionale[23], postula che, ai fini della tempestività della notifica degli atti processuali, debba aversi riguardo per il notificante alla data di presentazione dell’atto e per il destinatario alla data di effettiva ricezione; il principio della scissione temporale – ora ricondotto sotto l’egida del diritto alla difesa, ora ascritto al principio di eguaglianza o di ragionevolezza, o motivato nell’ottica dell’auto-responsabilità del notificante – riveste oramai carattere generale, come è dimostrato dall’ampliamento dell’ambito operativo confermato dalla giurisprudenza formatasi successivamente a Corte cost. n. 477/2002 cit.[24].

4. La dottrina e il coordinamento tra l’onere notificatorio al debitore esecutato e al terzo pignorato e l’onere amministrativo di deposito nel fascicolo dell’esecuzione. – L’art. 543 c.p.c. si riferisce alla notifica come modalità di dialogo fra creditore, debitore e terzo[25], che peraltro può espletarsi in tutte le modalità previste dalla legislazione vigente[26], nonostante i dubbi iniziali generati dalle note della direzione generale del Ministero di giustizia diramate all’indomani della l. n. 206/2021[27]; la riforma, infatti, non ha introdotto alcuna novità sulla modalità di notificazione, prediligendo un modello piuttosto che un altro.

Benché la notifica telematica sia più utilizzata – occorrendo peraltro non una semplice p.e.c., ma una notificazione nelle forme di cui all’art. 1 ovvero (qualora il destinatario sia dotato di un indirizzo di p.e.c. contenuto in un pubblico elenco) dell’art. 3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53 – l’eventualità che il destinatario del pignoramento presso terzi non ne sia munito comporta un ulteriore aggravio ai danni del creditore non potendo controllare i tempi, come quelli necessari ove si utilizzi la notificazione a mezzo postale che genera distanze temporali tra la notificazione e il suo perfezionamento.

I primi commentatori sono divisi tra chi ritiene che gli oneri di notifica dell’avviso debbano essere perfezionati entro la data dell’udienza di comparizione indicata dal creditore[28], e chi al contrario afferma l’operatività del principio di scissione temporale argomentando sia dai principi generali di notificazione che informano il processo civile, sia dal secondo periodo del 6° comma dell’art. 543 c.p.c. nella parte in cui dispone che «in ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento»[29]; tale dottrina conclude pertanto che il creditore, ove non riesca ad adempiere ai nuovi oneri entro l’udienza indicata nell’atto di pignoramento per ragioni a lui non imputabili – eventualità che può verificarsi nel caso di notificazione a mezzo postale –, avrà l’onere «di procedere al completamento notificatorio senza indugio, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali» in materia di notificazioni, per scongiurare il rischio di incappare nell’inefficacia del pignoramento[30].

Sulla scia di tale interpretazione, non è mancato chi ha proposto di dare diverso valore tanto all’adempimento della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, quanto al rapporto che intercorre tra l’onere notificatorio e il deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. Nel primo caso è stato osservato che occorre compiere una distinzione a seconda che il destinatario sia il debitore o il terzo, rilevando che quest’ultimo, stante il disposto del secondo periodo del 6° comma dell’art. 543 c.p.c.[31], potrebbe ritenersi liberato dal vincolo di pignoramento in assenza di notificazione entro la data indicata nell’atto di pignoramento, a differenza del debitore per il quale invece potrebbe valere un’apertura qualora la notificazione non si perfezioni nei termini per causa non dipendente dal creditore, argomentando dai principi generali che governano l’istituto della notificazione[32]. Nel secondo caso, in relazione cioè al rapporto tra l’onere notificatorio e il deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, è stato sottolineato che, stante l’innegabile differenza di funzione tra notificazione e mero deposito, quest’ultimo può essere considerato assolto sia quando il creditore depositi l’avviso notificato direttamente in udienza, avendo cura di depositarlo telematicamente in un momento immediatamente prossimo[33], sia quando abbia depositato telematicamente nel fascicolo l’avviso notificato entro l’udienza di comparizione delle parti differita d’ufficio[34].

Sul punto appare interessante rammentare come nella relazione della Commissione Luiso si fosse suggerito di espungere l’obbligo di notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore in quanto appariva un’inutile incombenza per il creditore perché il debitore, parte del processo, può verificare autonomamente l’omessa o intempestiva iscrizione a ruolo e attivarsi egli stesso per ottenere, anche prima dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, un provvedimento del giudice dell’avvenuta liberazione dei beni pignorati[35]. Tale linea  non è stata seguita dal legislatore del 2021, il quale, nell’introdurre gli oneri di cui ai commi 5 e 6 all’art. 543 c.p.c., non ha inteso compiere alcuna distinzione, nell’ambito della notificazione, tra terzo e debitore. Di grande rilievo, sotto questo aspetto, è quindi certamente il ripensamento del legislatore del 2024 che, nel recepire il suggerimento della Commissione Luiso, ha espunto il debitore fra i destinatari degli adempimenti notificatori a carico del creditore.

Quale sia la soluzione più piana e coerente con l’ultimo intervento recenziore nonché più in generale con la ratio stessa dell’art. 543 c.p.c. non è facile a dirsi, e le opinioni della dottrina e le decisioni della giurisprudenza di merito lo dimostrano.

Se per un verso sembra aderente al dato testuale ritenere che i nuovi oneri debbano perfezionarsi entro la data dell’udienza di comparizione indicata dal creditore nell’atto di pignoramento, per altro verso non par dubbio che la sanzione dell’inefficacia del pignoramento conseguente a ritardi non dipendenti dal creditore sia eccessivamente punitiva, come peraltro rilevato dal Csm[36] e da una dottrina la quale a ragione ha osservato che tale impostazione lascerebbe sorgere dubbi in ordine alla ragionevolezza del rapporto individuato dal legislatore tra il mezzo e lo scopo[37]. Senza dire che un’impostazione differente creerebbe un disallineamento con i principi ormai di carattere generale in materia di notificazione[38].

La linea più rigorosa e, come s’è detto, dominante come dimostra la pratica applicativa, porta con sé l’effetto indiretto dell’allungamento dei tempi processuali del pignoramento presso terzi, per poco che si rifletta che il creditore indicherà la data dell’udienza di comparizione con una congrua dilazione, ben più ampia di quella prevista rispetto al momento della notificazione del pignoramento, finendo con l’annacquare quell’esigenza di efficientamento e di speditezza del processo espropriativo voluto dal legislatore del 2015 che, per quanto qui interessa, ha dimidiato il termine acceleratorio di cui all’art. 497 c.p.c.: il pignoramento infatti perde efficacia se dal suo compimento sono trascorsi (non più novanta[39], ma) quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Finendo, in ultima analisi, col sacrificare sull’altare della celerità e dell’efficienza del processo esecutivo le ragioni del creditore, che viene posto al servizio del debitore, del terzo e finanche dell’amministrazione giustizia: non si dimentichi che, come ricordato più su, fino al 2014 (d.l. n. 132 cit.) gli adempimenti relativi alla trasmissione del pignoramento alla cancelleria e all’iscrizione a ruolo non erano a carico del creditore procedente, al quale residuava solo l’onere di costituirsi in giudizio, mediante il deposito del titolo esecutivo e del precetto.

La linea più flessibile, rappresentata dall’orientamento minoritario, porta con sé una maggiore effettività ed efficienza del processo espropriativo, ma appare non del tutto condivisibile.

In primo luogo, è senza dubbio apprezzabile l’intento di “salvare” il creditore che ha incolpevolmente scelto una modalità di notificazione meno “efficace” rispetto alle altre, a causa della quale scelta si realizza un rallentamento della procedura notificatoria; complici, non ultime, le incertezze applicative che hanno caratterizzato le prime battute della riforma. Ma il dato normativo, nel suo impianto complessivo, appare chiaro e privo di vuoti, tali da offrire al giudicante l’occasione di proporre una diversa esegesi; la quale, in caso contrario (cioè di ambiguità normativa), sarebbe assai utile poiché la “vivenza” di una norma è una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti, come è accaduto in seno all’orientamento minoritario, di adeguare il significato a precetti costituzionali, come ad esempio la parità di trattamento, con riferimento ai poteri delle parti, tra le norme che informano il processo esecutivo e quelle che informano il processo di cognizione. V’è tuttavia da chiedersi se sia più opportuno richiedere, a tal riguardo, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali.

L’ipotesi dello slittamento della data entro la quale si realizzano concretamente gli effetti caducativi del pignoramento presso terzi, non è percorribile invocando le norme che informano il processo di cognizione; è ben vero che quest’ultimo, sia prima sia dopo la riforma Cartabia, conosce  meccanismi di differimento d’ufficio dell’udienza: ad esempio il vecchio art. 168-bis, 5° comma, c.p.c. prevedeva la possibilità del giudice di differire la data della prima udienza, incidendo sul termine entro il quale il convenuto doveva predisporre le difese depositando tempestivamente la comparsa di risposta con le eventuali richieste ed eccezioni, pena le note preclusioni; il nuovo art. 171-ter c.p.c., 3° comma, c.p.c., ove è confluita la previsione dell’art. 168-bis, 5° comma cit., è relativo, peraltro, alle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. ove è previsto che il termine per il deposito decorre a ritroso rispetto alla nuova data della prima udienza fissata dal giudice. Tuttavia, un’interpretazione sistematica di tal genere, che ammetta la sovrapposizione fra processo esecutivo e quello cognitivo, urta con la funzione propria del processo espropriativo che, a differenza dell’altro, mira a far conseguire l’effettiva soddisfazione del diritto già accertato attraverso il preventivo esercizio della tutela cognitiva oppure risultante dal titolo esecutivo formatosi al di fuori del processo; pertanto il giudice dell’esecuzione, non essendo un giudice della cognizione, non può disporre degli strumenti cognitivi previsti per il processo dichiarativo. Senza dire che, mediante il richiamo a tali norme, si vorrebbe ammettere uno slittamento dell’udienza per valutare la tempestività degli oneri che, come fra poco si dirà, pone non poche perplessità.

In secondo luogo, porre a sostegno della decisione la considerazione che la ratio dell’art. 543 c.p.c. ruoti intorno al giudice dell’esecuzione – in quanto la novella sarebbe stata disegnata in modo tale da consentire al giudice di verificare, mediante il deposito della notifica, l’adempimento degli oneri nel primo momento utile, a nulla rilevando se l’udienza venga effettivamente celebrata nel giorno indicato dal creditore nell’atto di pignoramento oppure in un altro rinviato d’ufficio – non coglie nel segno. Il rispetto del termine di cui all’art. 543, 5° comma, c.p.c. non è recessivo rispetto alla suesposta esigenza del giudice dal momento che, come ampiamente affermato. più su (v. spec. § 2), la previsione della scansione temporale affonda le sue ragioni nella finalità sottesa alla riforma dell’art. 543 c.p.c., che è quella di evitare al terzo il vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. sine die.

5. La natura del termine di cui all’art. 543, 5° comma, c.p.c. – Stando così le cose, è necessario soffermarsi sulla natura del termine entro il quale il creditore deve adempiere gli oneri di cui all’art. 543, 5° comma, c.p.c. – che peraltro è l’ultima riflessione che residua – in quanto dalla sua individuazione si può comprendere se il creditore debba notificare al debitore e al terzo l’avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura nonché depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione improrogabilmente entro la data dell’udienza di comparizione che ha indicato nell’atto di pignoramento presso terzi oppure possa disattendere tale sbarramento temporale.

La natura perentoria o ordinatoria di quel termine può desumersi mediante un’operazione esegetica, secondo gli indicatori ricavabili a) dall’art. 543 che, pur non precisando la natura del termine, specifica la funzione cui esso è sotteso, b) dall’art. 152 c.p.c. che sancisce al  2° comma il generale principio in base al quale i termini processuali sono di regola ordinatori, tranne che la legge li dichiari espressamente perentori, c) dall’art. 153 che postula la regola secondo cui i termini perentori non possono in alcun caso essere abbreviati o prorogati, neppure su accordi delle parti, a meno che la legge non preveda specifiche ipotesi di rimessione in termini, d) dall’art. 154 c.p.c. il quale stabilisce che il giudice, prima della scadenza del termine, possa abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. Inoltre, la giurisprudenza, a seguito di un’evoluzione interpretativa derivante dalla costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo[40], ha affermato che nel silenzio della norma circa la natura ordinatoria o perentoria del termine, deve aversi riguardo alla funzione che ha in concreto il termine[41].

Orbene, stante la specifica caratteristica di speditezza dell’espropriazione presso terzi finalizzata a liberare il più velocemente possibile il terzo, specie se soggetto pubblico, dagli oneri della notifica dell’atto di pignoramento, nonché l’espressa previsione, scolpita nel 5° comma dell’art. 543 c.p.c., della sanzione di inefficacia del pignoramento nel caso di mancato assolvimento degli oneri entro il termine indicato dalla norma, appare chiara la perentorietà del termine. Del resto, le caratteristiche dell’espropriazione presso terzi, a fortiori dopo la riforma, poco o, anzi, per nulla si concilierebbero con la tesi della natura ordinatoria del termine, che finirebbe per frustrare l’operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo: e difatti, nel ragionare in termini di compatibilità della natura del termine con la ratio legis sottesa alla novella dell’art. 543 c.p.c., apparirebbe assai strano che il legislatore abbia previsto, da un lato, l’inefficacia per mancato assolvimento degli oneri di cui all’art. 543, 5° comma, c.p.c.[42], e dall’altro lato, il carattere ordinario del termine, con slittamento, potenzialmente sine die, della liberazione del terzo dai vincoli di cui all’art. 546 c.p.c.

Esigenze di coerenza logica inducono ad ammettere il superamento delle conseguenze negative derivanti dallo spirare del termine perentorio consentendo la rimessione in termini in considerazione dell’oggettiva scusabilità del comportamento del creditore, a condizione, beninteso, che la decadenza non sia già maturata al momento della richiesta[43]. In altre e più chiare parole, appare corretto ritenere inapplicabile un sistema sanante che consenta di valutare la tempestività dell’assolvimento degli oneri guardando l’udienza differita ed effettivamente celebrata e non invece quella indicata nell’atto di pignoramento.

Su un versante opposto si colloca invece l’altra ipotesi, quella relativa (non alla notifica, ma) all’intempestivo perfezionamento della notifica, che a cascata si riflette sui successivi adempimenti: in questo caso non si tratta di metamorfosi del termine alla scadenza, atteggiandosi cioè ex post come ordinatorio il termine che invece è perentorio, ma di ragionevole applicazione del dato positivo derivante dal combinato disposto degli artt. 543 c.p.c. e 164-ter disp. att. c.p.c. con gli articoli del codice di rito relativi ai termini processuali ex artt. 152 ss. c.p.c. Si pensi al caso di notificazione a mezzo postale e ai conseguenti eventuali ritardi che da essa possono generarsi, in ordine ai quali non si adombrano ostacoli all’ammissibilità della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c.

Appare difficile sostenere una posizione diversa, ben coerente con i precetti previgenti[44], ma che oggi si scontra sia con il dato letterale lapidario dell’art. 543, 5° e 6° comma c.p.c. sia con la finalità cui soggiace tale dato: fino a ieri la sanzione dell’inefficacia conseguiva solamente a causa della mancata iscrizione a ruolo, con cessazione degli obblighi gravanti sul debitore e sul terzo, mentre oggi anche il mancato assolvimento dell’onere informativo positivo – rappresentato dal deposito  dell’avviso nel fascicolo dell’esecuzione – genera l’inefficacia.

6. I limiti del c.d. fattore tempo. – In chiusura si impone una riflessione sulla novità normativa. L’intervento recenziore sembra non aver recepito, neppure vagamente, la linea di azione sì come prevista dal Pnrr. Piu in particolare, l’art. 543 c.p.c. è stato mutuato dall’art. 8, 1° comma, lett. a), d.d.l. n. 1662/S/XVIII[45], che ha segnato il tracciato nel quale il legislatore ha precisamente inserito la riforma dell’espropriazione presso terzi[46]. Come noto, il testo, pensato e articolato dalla precedente (e diversa) compagine governativa rispetto a quella che lo ha varato[47], trae origine dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021” col quale il governo italiano ha assunto molteplici impegni, ognuno di essi sorretto da premesse e obiettivi[48]. Il governo, mediante il Piano, che rappresenta quindi il pilastro dell’attuale riforma, nel porre al centro dei propri obiettivi il c.d. “fattore tempo”, ha sottolineato, con specifico riferimento al processo esecutivo, l’attenzione che esso merita in quanto funzionale alla realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del sistema Paese. E ha declinato sette linee di azione che hanno lo scopo di rendere più celere e spediti i procedimenti esecutivi: con specifico riferimento al pignoramento presso terzi, l’intervento che il governo, tramite il Piano, ha concepito è stato quello di introdurre «semplificazioni procedurali nell’espropriazione presso terzi»[49].

Ora, considerate le prime pronunce e le opinioni della dottrina, si può affermare che la semplificazione (id est, introduzione di oneri notificatori e informativi a carico del creditore entro un termine perentorio) mira a raggiungere un’accelerazione tout court dei tempi processuali della “singola” procedura espropriativa presso terzi, che peraltro è meramente apparente in quanto, concludendosi con un diniego di giustizia ai danni del creditore rimasto nuovamente insoddisfatto, quest’ultimo si vede costretto ad attivare ex novo l’intera procedura, con buona pace della semplificazione e dell’economia processuali volute dal governo attraverso il Pnrr 2021[50]. Fermo restando l’escamotage di fissare la data dell’udienza prevedendo una congrua dilazione temporale.

Dall’indagine sin qui svolta, apprezzabile è lo sforzo del legislatore relativamente al terzo nella misura in cui ha previsto un termine certo entro il quale sia effettivamente liberato dai vincoli di cui agli artt. 546 c.p.c. e 388 c.p. Lo è meno con riguardo al creditore, in quanto l’art. 543 c.p.c. appare piuttosto foriero di complicazioni ai suoi danni per poco che si rifletta che non ha affatto come scopo quello di farsi strumento al servizio del creditore dal momento che, per rendere efficiente e competitivo il “sistema giustizia”, la soluzione che ha scelto il legislatore è quella di scaricare ulteriori incombenti sul creditore che, invece, dalla giustizia vorrebbe ricevere un “servizio”.

Peraltro si auspica che il c.d. correttivo alla riforma Cartabia sarà soddisfacente rispetto alle questioni interpretative sorte dall’applicazione dei nuovi oneri. Anche se appare improbabile se sol si pensa alle motivazioni che hanno sorretto le decisioni dei giudici qui affrontate.

[1] Tra i primi commentatori, N. Castoro, in Av.Vv., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico16, P. Castoro e N. Castoro (a cura di), Giuffrè, Milano, 2023, p. 596;  A. Barale, L’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, consultabile nel sito internet www.ilcaso.it, (11 aprile 2022); V. Colandrea-E. Mercurio, Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi, in judicium on line (22 giugno 2022); E. Fabiani-L. Piccolo, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura, in giustizia civile on line (4 febbraio 2022), §§ 2 e 4; G. Lauropoli, Sulla notificazione al debitore e al terzo pignorato dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it); R. Metafora, in Aa.Vv., Il processo civile dopo la riforma Cartabia, A. Didone e F. De Santis (a cura di), Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2023, p. 364 ss.; S. Rusciano, Considerazioni sparse su alcune novità del processo esecutivo, cit., p. 458, spec. p. 460 ss.; A. Saletti, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, in judicium on line (1° luglio 2022); A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata8, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022, p. 1222 ss.;  A.M. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del d.lgs. n. 149/2022, in www.giustiziainsieme.it; L. Termite, Il processo esecutivo, in Aa.Vv. Il processo civile dopo la riforma, C. Cecchella (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2023, p. 421 ss.

[2] Il d.lgs. n. 164/2024 è consultabile sul sito https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/11/11/264/sg/pdf.

[3] La l. 206/2021 è infatti rubricata «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

[4] Cfr. S. Rusciano, Considerazioni sparse su alcune novità del processo esecutivo: espropriazione presso terzi, abrogazione della spedizione in forma esecutiva e sospensione del termine di efficacia del precetto ex art. 492 bis c.p.c., in Dir. e proc. civ. it. e comparato, 2022, p. 460, secondo la quale la scelta del legislatore del 2021 di riservare a sé la riforma sul pignoramento presso terzi potrebbe essere stata suggerita dall’urgenza di novellare l’istituto in esame oppure perché lo stesso è facilmente isolabile rispetto alle altre modifiche sul processo esecutivo o infine perché tali modifiche sono marginali da non richiedere l’intervento del legislatore delegato.

[5] L’art. 543, 4° comma, c.p.c. prevede che il creditore possa giovarsi di un lasso di tempo più ampio – trenta giorni e non quindici previsti invece per il pignoramento mobiliare presso il debitore (v. art. 518, 6° comma) e per quello immobiliare (v. art. 557, 3° comma) – per consentirgli, prima di decidere se iscrivere a ruolo, di conoscere il contenuto della dichiarazione del terzo nell’ipotesi in cui essa venga resa per iscritto entro i dieci giorni dalla notifica del pignoramento.

[6] Colandrea-Mercurio, Le novità della legge n. 206 del 2021, cit., § 7.2, p. 12; Rusciano, Considerazioni sparse su alcune novità, cit., p. 463.

[7] V. il testo del disegno di legge n. 1662/S/XVIII recante «delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie» presentato dal Presidente del consiglio dei ministri Conte al Senato della Repubblica il 9 gennaio 2020, consultabile sul sito internet www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52664.pdf, cit., p. 10, ove si legge che «con la lettera a) si delega il Governo ad intervenire sulla procedura di espropriazione presso terzi, obbligando il creditore a dare notizia, al debitore e al terzo pignorato, dell’avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e del relativo numero di ruolo, così da consentire al terzo pignorato l’immediato svincolo delle somme pignorate in caso di mancata iscrizione a ruolo o mancata notifica. Si tratta di un intervento che tiene conto degli esiti dei lavori del Tavolo in materia di pignoramenti – a cui partecipano il Ministero della giustizia, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e l’Avvocatura dello Stato – che ha verificato come la difficoltà, per il terzo pignorato, di monitorare lo svolgimento della procedura esecutiva e di accertarne l’eventuale estinzione conseguente alla mancata iscrizione a ruolo ostacola lo svincolo delle somme accantonate e spesso impedisce, anche alle amministrazioni pubbliche, di disporre di somme a volte ingenti» (c.vo nostro).

[8] Si legge nelle Proposte normative e note illustrative, cit., p. 104, § 4.8, che «la previsione mira a completare il disposto dell’articolo 164-ter disp. att. del codice di procedura civile che, al primo comma, stabilisce che il creditore – entro cinque giorni dal termine prescritto per il deposito della nota di iscrizione a ruolo della procedura (nell’espropriazione presso terzi, trenta giorni ex art. 543 c.p.c.) – provveda a dichiarare al debitore e all’eventuale terzo, “mediante atto notificato”, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento derivante dal tardivo o mancato deposito. La norma vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni (soprattutto, dei crediti pignorati presso debitores debitorum pubblici, come INPS) già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell’esecuzione per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell’automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo. Tuttavia, la disposizione non prevede alcuna sanzione (salvo, presumibilmente, una responsabilità aquiliana del creditore nei confronti dell’esecutato) e la mancata informazione al terzo non consente a quest’ultimo di avvedersi della già verificatasi liberazione dei beni. Occorre conseguentemente prevedere che anche dell’avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l’inottemperanza all’obbligo di avviso del terzo comporti il venir meno degli obblighi ex articolo 546 c.p.c. in capo a quest’ultimo a far data dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Tale previsione permetterebbe al terzo, destinatario dell’atto di pignoramento e, quindi, a conoscenza della data fissata per l’udienza, di essere puntualmente edotto circa la corretta prosecuzione del procedimento» (c.vo nostro).

[9] A. Saletti, Espropriazione presso terzi, in Commentario del codice di procedura civile, S. Chiarloni (a cura di), Bologna, Zanichelli, 2021, p. 3 s.

[10] V. soprattutto Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967, II, passim; Id., Pignoramento presso terzi, in Enc. del dir., XXXIII, Milano, 1983, spec. p. 843. La tesi è ampiamente recepita dalla giurisprudenza: v. da ultimo Cass. 8 maggio 2023, n. 12195 consultabile sul sito internet www.deiuregiuffre.it.

[11] Sugli interventi legislativi stratificatisi nel corso degli anni, v., per tutti, B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile7, Giappichelli, Torino, 2023, p. 167 ss.; A. Saletti, Espropriazione presso terzi, cit., p. 2, in nota.

[12] Il legislatore intervenne, per quanto interessa in questa sede, sugli artt. 543 e 546 c.p.c. In particolare, l’art. 543, 2° comma, n. 4), c.p.c. fu modificato dall’art. 11, l. 24 febbraio 2006, n. 52 mentre l’art. 546 c.p.c. fu modificato dall’art. 2, 3° comma, lett. e), n. 18, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

Sulle riforme 2005-2006, v. Battaglia, in La riforma del processo civile, in Cipriani e Monteleone (a cura di), Padova, 2007, 303 ss.; Bove, Il pignoramento, in Balena e Bove (a cura di), Bari, 2006, 158 ss.; Majorano, L’espropriazione presso terzi, in L’esecuzione forzata riformata, Miccolis e Perago (a cura di), Torino, 2009, 183 ss.; De Stefano, Il nuovo processo di esecuzione. Le novità della riforma, Milanofiori Assago, 2005, 97; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2008, passim, ed Id., Manuale dell’esecuzione forzata2, 2009, passim la cui edizione si segnala non tanto perché tiene conto della riforma del 2009 (18 giugno, n. 69) dal momento che non ha toccato le norme relative al pignoramento presso terzi, ma perché è aggiornata con la giurisprudenza.

[13]  L’art. 1, comma 20, nn. 1-4), l. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013) ha arricchito gli artt. 543, 2° comma, nn. 3 e 4, e l’art. 547, 1° comma, c.p.c. mentre ha sostituito gli artt. 548 e 549 c.p.c.

Sulla riforma del 2012, v. Colesanti, Novità non liete per il terzo debitore (cinquant’anni dopo!), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, p. 1255; Farina, L’espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 235 ss.; Saletti, Le novità dell’espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forzata, 2013, p. 9 ss.; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata3, Padova, 2012.

[14] Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 è intervenuto: mediante l’art. 18, 1° comma, lett. b), sull’art. 543, 4° comma, e con il comma 2-bis dell’art. 18, cit., che ha introdotto l’art. 164-ter disp. att. c.p.c.; mediante l’art. 19, 1° comma, lett. b) che ha introdotto l’art. 26-bis c.p.c., mediante la lett. e), n. 2, che ha modificato l’art. 543, 2° comma, n. 4), c.p.c., mediante la lett. f) che ha modificato l’art. 547, mediante la lett. g) che ha modificato l’art. 548, c.p.c.

Sulla riforma del 2014, cfr. Borghesi, Il silenzio del terzo pignorato, in Aa. Vv., Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Capponi, Sassani, Storto, Tiscini (a cura di), Milanofiori Assago, 2014, p. 405 ss.; Carratta, Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell’obbligo del terzo, in Giur. it., 2014, p. 1029 ss.; Salvaneschi, Il perfezionamento del pignoramento presso terzi dopo la riforma del 2014, in Riv. dir. proc., 2015, p. 665 ss.; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata4, Padova, 2014.

[15] La riformata formulazione dell’art. 543, n. 4) infatti non contemplava più la citazione sia del debitore sia del terzo, ma solo quella del primo in quanto per il debitor debitoris era previsto l’invito a rendere la dichiarazione in forma scritta inviata al creditore con lettera raccomandata o con pec.

[16] Inoltre il legislatore introduceva un’altra novità, vale a dire la modalità telematica dell’iscrizione a ruolo, già all’epoca in uso nel processo di cognizione; tale novità era dettata dalla volontà sia di adeguare il processo espropriativo a quello cognitivo sia di sopperire alla carenza dell’organico di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali. In tal modo si realizzava il primo passo verso l’outsourcing del servizio giustizia ai danni del creditore, che aveva l’incombenza dell’iscrizione a ruolo, unitamente al deposito dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre prima spettava all’ufficiale giudiziario trasmettere il pignoramento alla cancelleria del giudice competente, con conseguente onere del cancelliere di formare il fascicolo d’ufficio e iscrivere la procedura nell’apposito registro delle esecuzioni, residuando al creditore procedente il solo onere di costituirsi in giudizio mediante il deposito del titolo esecutivo e del precetto. Per questi aspetti, si rimanda, anche per approfondimenti sulla relazione illustrativa al d.l. n. 132/2014, a G.G. Poli, Modifiche in tema di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, di ricerca dei beni da pignorare e di chiusura anticipata del processo esecutivo, in Foro it., 2015, V, c. 82.

[17] Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 è intervenuto: mediante l’art. 13, 1° comma, lett. m-bis) sull’art. 548 c.p.c.; mediante la lett m-bis ter) sull’art. 549 c.p.c.; mediante l’art. 14, 1° comma, lett. a-bis) sull’art. 159-ter, disp. att. c.p.c.

Sulla riforma del 2015, v. G. Balena, Termine di efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi, in Giusto proc. civ., 2016, p. 1 ss.; Bove, La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito, in Nuove leggi civ., 2015, p. 1 ss.; Tota, Mancata dichiarazione del terzo e non contestazione nella nuova disciplina dell’espropriazione forzata presso terzi, in Giusto proc. civ., 2016, p. 513 ss.; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata5, Padova, 2015.

[18] E’ ormai pacifico che il terzo sia soggetto estraneo della procedura esecutiva: v., per ampi riferimenti, B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile7, Giappichelli, Torino, 2023, p. 172 ss.; A. Saletti, Espropriazione presso terzi, cit., p. 23, ove si rimanda per gli i riferimenti degli altri Autori; A. Majorano, L’espropriazione presso terzi, in L’esecuzione forzata riformata (Miccolis-Perago), a cura di, Torino, 2009, p. 184 ss.

[19] In questo senso, v. Trib. Napoli Nord 7 dicembre 2023, in dejure, che ha dichiarato l’inefficacia dell’espropriazione di crediti presso terzi in quanto risultavano tardivi, rispetto alla data indicata nell’atto di pignoramento, sia la notifica dell’avviso sia, conseguentemente, il deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, rilevando che la nuova disposizione di cui all’art. 543 c.p.c. postula che gli adempimenti debbono completarsi entro la data indicata dallo stesso creditore nell’atto di pignoramento in quanto il termine è perentorio; il che si desume, ha aggiunto il giudice dell’esecuzione, non solo e non tanto dalla conseguenza lato sensu sanzionatoria dell’inefficacia del pignoramento contenuta nella norma, ma anche e soprattutto dalla struttura di fondo del sistema introdotto dal legislatore, che lega quel termine alla liberazione effettiva del terzo dai vincoli di custode, con conseguente inapplicabilità del principio della scissione degli effetti della notifica; v. anche Trib. Caltanissetta 7 gennaio 2023, ivi, con nota di V. Amendolagine, Omesso avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e opposizione del debitore, che, in sede di udienza di comparizione delle parti ex art. 543 c.p.c., nel rilevare che il creditore non aveva tempestivamente assolto ai nuovi oneri né nei confronti dei terzi né nei confronti dei debitori, ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento presso terzi argomentando dal dato letterale dell’art. 543, 5° comma, c.p.c. puntualizzando che la norma lega inequivocabilmente la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento tanto alla notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo quanto al deposito di tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione; tale stretta correlazione, ha concluso il giudice, è evincibile dal combinato disposto degli artt. 543, 5° e 6° comma, c.p.c. e 164-ter disp. att. c.p.c. che non consente un’interpretazione meno rigorosa. Nel caso di specie, è accaduto che il creditore aveva tempestivamente assolto ai nuovi oneri solamente nei confronti di uno dei terzi, mentre nei confronti dell’altro terzo, pur avendo notificato l’avvenuta iscrizione a ruolo prima della data dell’udienza, aveva depositato l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione tardivamente rispetto all’udienza; per quanto concerne i tre debitori, la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo era avvenuta prima dell’udienza, ma il creditore non ne aveva fornito la prova tempestivamente rispetto all’udienza. Appare interessante precisare che medio tempore tutti i debitori avevano proposto l’opposizione, in ordine alla quale il giudice di Caltanissetta ha affermato che essa non è «idonea ad operare un effetto sanante della sanzione stabilita dall’art. 543 comma 5 c.p.c., in quanto anzitutto tale sanzione è qualificata come inefficacia del pignoramento, ed invece l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le nullità processuali; ed in secondo luogo in ogni caso si ritiene che dalla proposizione dell’opposizione non si tragga raggiungimento dello scopo dell’avviso ex art. 543 comma 5, atteso che l’opposizione è atto può conseguire già al pignoramento (ed in effetti potrebbe anche essere fatta prima del pignoramento, sotto specie di opposizione a precetto), e d’altronde l’ordinamento ben consente anche l’iscrizione a ruolo da parte del debitore pignorato (sulla base dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c. recante “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore”) anche prima dell’intervenuta iscrizione a ruolo del creditore, con onere in questo caso di iscrizione a ruolo da parte del debitore, ai soli fini della proposizione dell’opposizione, con la conseguenza che si desume concettualmente come non vi sia correlazione teleologica tra avviso di iscrizione a ruolo ed opposizione»; v. altresì Trib. Ferrara 6 novembre 2022, ivi, che ha dichiarato inefficace il pignoramento presso terzi in quanto il creditore aveva ritualmente assolto agli oneri notificatori entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento solo nei confronti del terzo, adempiendo invece tardivamente nei confronti del debitore. A proposito della scadenza del termine, coincidente con l’udienza indicata nell’atto di pignoramento, il giudice ha precisato che, stante il chiaro dato letterale che non distingue uno spazio temporale delle due notifiche, è inapplicabile il principio della scissione temporale della notificazione e ha altresì affermato che non è possibile chiedere ed ottenere un rinvio di udienza finalizzata a sanare eventuali vizi di notifica, potendo invece essere concesso il rinvio solamente per fornire la prova della notifica dell’avviso dell’iscrizione a ruolo, effettuata, beninteso, nel termine di cui all’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

[20] Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 3 febbraio 2023, in dejure, che, in sede di reclamo ex art. 630, 3° comma, c.p.c., ha confermato la dichiarazione di inefficacia del pignoramento presso terzi del giudice di prime cure, il quale aveva rilevato che non era sufficiente l’adempimento della sola notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo stante l’acclarato tardivo deposito di tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione; nel caso di specie, il creditore aveva dimostrato che aveva tardivamente assolto al secondo dei nuovi oneri a causa del ritardo della restituzione dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario, ma non aveva chiesto di ricorrere all’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153, 2° comma, c.p.c.

[21] Trib. Napoli 29 gennaio 2024, in www.dejure.it; che, in sede di reclamo ex art. 630, 3° comma, c.p.c., si è pronunciato sul tardivo deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo nel fascicolo dell’esecuzione, rispetto alla data di udienza indicata nell’atto di pignoramento, in relazione alla quale procedura il creditore aveva deciso utilizzare il servizio postale per le notifiche; il giudice di prime cure, che inizialmente, su istanza documentata di parte, aveva rinviato l’udienza per consentire al creditore, dopo aver ricevuto dagli agenti postali la c.d. cartolina di ritorno, di depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, aveva dichiarato l’estinzione della procedura rilevando che l’art. 543, 5° comma, c.p.c. prevede che il perfezionamento di tutti gli adempimenti notificatori deve aversi entro l’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Il collegio invece, nel rilevare che la sanzione dell’inefficacia del pignoramento appare sproporzionata rispetto alla finalità dell’art. 543 c.p.c., ha affermato che soggiace al termine di cui alla data indicata nell’atto di pignoramento solo la notificazione dell’avvenuta iscrizione a ruolo, e non anche il suo deposito nel fascicolo.

Nel caso affrontato da Trib. Genova, VII sez., ord., 22 giugno 2023, consultabile sul sito internet onelegale.wolterskluwer.it, riunito in composizione collegiale, è accaduto che il debitore ha proposto reclamo contro l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in quanto quest’ultimo aveva rigettato la domanda di declaratoria di inefficacia del pignoramento nonostante il creditore avesse depositato l’avviso notificato tardivamente rispetto alla data d’udienza di comparizione fissata nell’atto di pignoramento; il creditore, infatti, aveva tempestivamente notificato l’avvenuta iscrizione a ruolo, mentre aveva depositato l’avviso tardivamente rispetto a quella data, ma utilmente rispetto alla nuova indicata nel frattempo dal giudice di prime cure, il quale aveva rilevato come fosse eccessivamente gravoso l’assolvimento anche del secondo onere entro i termini perentori previsti dalla norma. E siccome il creditore, in occasione dell’udienza effettivamente celebrata, aveva depositato l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, quel giudice aveva ritenuto di non dichiarare l’inefficacia del pignoramento. Nello stesso tracciato si è inserito il giudice del reclamo che ha confermato la decisione del giudice dell’esecuzione osservando che gli adempimenti di cui all’art. 543 c.p.c. possono essere espletati anche entro l’udienza effettivamente tenuta, e non necessariamente entro quella indicata nell’atto di pignoramento.

[22] Infatti in riferimento al debitore, la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo va espletata nel luogo dove gli è stato notificato l’atto di pignoramento, sempreché abbia provveduto a eleggere domicilio e, qualora non lo abbia fatto – ipotesi che si verifica non di rado nelle espropriazioni presso terzi –, la notifica viene effettuata nella cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione ai sensi dell’art. 492, 2° comma, c.p.c.; neppure in riferimento al terzo si pongono soverchi dubbi in quanto la notifica dell’avviso – che va espletata a mezzo p.e.c. ex l. n. 53/1994, se si tratti, come usualmente accade, di terzo obbligato a munirsi del servizio di posta elettronica certificata –, nel luogo dove è stato notificato l’atto di pignoramento.

[23] Sul principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, v. la rivoluzionaria sentenza di Corte cost. 26.11.2002, n. 477 che, in riferimento alla notificazione a mezzo postale, ha teorizzato tale importante principio; essa può leggersi in Foro it., 2003, I, c. 131, con nota di R. Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi; E. Dalmotto, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi, in Giur. it., 2003, I, p. 1549; in Riv. dir. trib., 2003, p. 143 ss., con nota di L. Raffaello, Sulla legittimità della costituzione in giudizio a mezzo posta, con spedizione degli atti entro i termini per la costituzione.

[24] Il principio della scissione temporale vale anche per la notifica eseguita dall’avvocato a mezzo posta: v. Cass. 10 dicembre 2019, n. 32255; ed anche alla notifica espletata telematicamente: Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75. V., da ultimo Cass., sez. un., 17 dicembre 2021, n. 40543 in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, in www.dejuregiuffre.it.

[25] Che differisce dalla comunicazione: su tali aspetti si rinvia a G. Balena, voce Notificazione e comunicazione, in Digesto disc. priv., sez. civ., XII, Torino, 1995.

[26] Sul punto si rimanda a M. Gualtieri, Ancora in tema di avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), consultabile sul sito www.ilcaso.it (14.10.2022).

[27] V. infatti le tre circolari del Ministero della giustizia del 22.09.2022, dell’8.11.2022 e del 12.12.2022, aventi ad oggetto le modalità operative dei nuovi adempimenti di cui all’art. 543, 5° e 6° comma, c.p.c. Con l’ultima circolare il Ministero, nel compiere una rettifica in ordine a quanto aveva affermato precedentemente – e cioè che i nuovi adempimenti rientravano nelle attività riservata all’ufficio giudiziario –, ha espressamente ricordato che l’avvocato mandatario della procedura esecutiva può avvalersi delle varie modalità di notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato, consentite a legislazione vigente (a mezzo di notifica in proprio ai sensi della l. n. 53/1994, oppure a mezzo di notifica pec ed infine, anche a ministero dell’ufficiale giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod A/ter se trattasi di materia di lavoro). V. anche la comunicazione del Consiglio nazionale forense del 26.09.2022.

[28] V. Colandrea-E. Mercurio, Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi, cit., p. 12 e s.

[29] A. Saletti, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, cit., p. 3.

[30] A. Saletti, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, cit., p. 4. Sul punto, v. S. Rusciano, Considerazioni sparse su alcune novità del processo esecutivo, cit., p. 466.

[31] Secondo cui «in ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al precedente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».

[32] A. Barale, L’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, consultabile nel sito internet www.ilcaso.it (11 aprile 2022), p. 6.

[33] A. Barale, L’avviso di iscrizione a ruolo, cit., p. 8.

[34] Colandrea-Mercurio, Le novità della legge n. 206 del 2021, cit., p. 12 s.

[35] V. le Proposte normative e note illustrative, redatte dalla Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso, 24 maggio 2021, reperibili sul sito internet https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/05/COMMISSIONE-LUISO-RELAZIONE-2021.05.24_signed_signed.pdf, § 4.8, p. 104.

[36] Vedasi il parere reso dal Consiglio superiore della magistratura, Disegno di legge governativo di riforma del processo civile: parere sulle ricadute in materia di amministrazione della giustizia (delibera del 15 settembre 2021), consultabile sul sito  www.csm.it/documents/21768/92150/parere+riforma+processo+civile+15+settembre+2021/2e1dab3e-77a7-5482-14fc-f183412a6973, p. 28, § 16.

[37] E. Fabiani-L. Piccolo, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura (4 febbraio 2022), consultabile sul sito internet www.giustiziainsieme.it., § 4.3.

[38] V., ad esempio, da ultimo Cass. 28 novembre 2017, n. 28388 che, nel confermare il principio sancito dalle S.U. nn. 14594/2016 e 17352/2009, non solo ha affermato che se la notificazione non va a buon fine per circostanze non imputabili al procedente, questi ha la facoltà e l’onere di rinnovare il procedimento notificatorio, ma ha anche individuato un termine ragionevole, vale a dire «senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini» richiesti dalla legge (cfr. § 2.2. della motivazione).

[39] L’art. 13, 1° comma, lett. d), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015, n. 132 ha dimidiato il termine di efficacia del pignoramento, sostituendo la parola «novanta» a «quarantacinque». Sull’inopportunità di tale modifica, v. G. Balena, Termine di efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi, cit., p. 1.

[40] V. Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n.- 20604, secondo cui «la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, “deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (cfr. sul punto in motivazione: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636 cit.)», in www.dejure.it.

[41] Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064, in Foro it., Rep. 2005, voce «Termini processuali civili», n. 16; Cass. 5 marzo 2004, n. 4530, in Giur. it., 2004, p. 1816, con nota di E. Vullo; Cass. 6 maggio 2003, n. 6895, in www.dejure.it. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari 4 ottobre 2016, in www.dejure.it.; Trib. Firenze 4 giugno 2015, in www.dejure.it.

[42] Prevedendo altresì che il creditore debba attivarsi, per il deposito nella cancelleria del tribunale della nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, nel termine di trenta giorni dalla consegna dall’ufficiale giudiziario dell’originale dell’atto di citazione.

[43] V., fra le tante, Cass. 17 novembre 2010, n. 23227 in www.dejure.it.

[44] V. infatti Cass. 8 maggio 2023, n. 12195, in www.dejuregiuffre.it; Trib. Benevento, 28 settembre 2021, n. 1879, in www.dejuregiuffre.it, che, in applicazione del testo di cui all’art. 543 c.p.c. riformato dal d.l. n. 132/2014 conv. dalla l. n. 162/2014, ha correttamente affermato la ritualità di un’espropriazione presso terzi, in occasione della quale il creditore procedente aveva tempestivamente iscritto a ruolo nel termine di trenta giorni decorrenti dalla consegna del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario sì come previsto nel 4° comma dell’art. 543 c.p.c. (che prevedeva di rispettare, a pena di inefficacia del pignoramento, il termine di 30 giorni dalla restituzione ad opera dell’ u.g. dell’atto di pignoramento notificato), a nulla rilevando che l’iscrizione a ruolo fosse invece tardiva rispetto alla data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Ciò in quanto il sistema olim vigente non disponeva alcuna decadenza legata alla data dell’udienza, a differenza dell’attuale impianto normativo.

[45] Infatti l’art. 8, 1° comma, lett. a) d.d.l. 1662, consultabile sul sito internet www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52664.pdf, p. 82, prevede «1) che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositi l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione; 2) che la mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito determini l’inefficacia del pignoramento; 3) che, qualora la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessino alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».

[46] Il d.d.l. n. 1662/S/XVIII recante «delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie», e l’intero iter dei lavori parlamentari è consultabile sul sito internet www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52664.pdf cit. Sul d.d.l. n. 1662/S/XVIII, v. G. Miccolis, L’esecuzione forzata nella riforma che ci attende, in Questione giustizia, 2021, p. 112; A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nella legge delega 206/2021, in Rass. esecuzione forzata, 2022, p. 629; Id., Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, in www.giustiziainsieme.it, 2021; A. Didone, Il processo esecutivo nel prisma degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in Riv. esecuzione forzata, 2021, p. 454; F. Vigorito, Gli interventi sul processo esecutivo previsti dal ddl delega AS 1662/XVIII collegato al «Piano nazionale di ripresa e resilienza», in Questione giustizia, 2021, p. 122.

[47]  Assai ragionevolmente si è deciso di non disperdere il lavoro precedentemente avviato sul piano parlamentare, ma piuttosto di intervenire con emendamenti al preesistente d.d.l. 1662/S/XVIII cit. al fine di non lasciarsi sfuggire l’ingente finanziamento “Next generation EU”. Sul punto, cfr. E. D’Alessandro, La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo, in Giustizia insieme, (31 maggio 2021) in https://www.giustiziainsieme.it/it/news/121-main/processo-civile/1758-la-riforma-della-giustiziacivile-secondo-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-gli-emendamenti-governativi-al-d-d-l-n-1662-sxviii-riflessioni-sul-metodo-di-elena-d-alessandro.

[48] Il 13 luglio 2021 il P.n.r.r. dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Il Piano è consultabile sul sito internet https://temi.camera.it/leg18/temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.html.

[49] V. il P.n.r.r. all’indirizzo internet indicato nella nota precedente, p. 58.

[50] Nel senso che il primo effetto della novella «è quello di comportare un “rallentamento” dell’espropriazione», v. A. Saletti, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, in www.judicium.it (1°.7.2022), p. 2; A.M. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata, cit., p. 13, § 7, che sottolinea come gli adempimenti formalistici a carico del creditore sembrino poco compatibili «con la celerità che dovrebbe essere propria dell’espropriazione presso terzi».