TUTELA DEI DIRITTI E SEQUESTRO LIBERATORIO

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Portata e limiti di applicazione: peculiarità e differenze tra offerta reale (art. 1208 c.c.) e sequestro liberatorio (art. 687 c.p.c.) - 3. Azione di mero accertamento e sequestro liberatorio: cenni. - 4. Fumus boni iuris e periculum in mora. - 5. Autonomia del sequestro liberatorio: l'art. 687 c.p.c. - 6. Competenza e legittimazione. 7. Il rito cautelare uniforme quale procedimento di attuazione del sequestro liberatorio. 8. Ruoli e funzioni del sequestratario. 9. L'esecuzione del sequestro liberatorio. - 10. La garanzia della tutela del debitore. - 11. La tutela del terzo.

Di Giulio Nicola Nardo -
1. Introduzione La legislazione in tema di sequestri c.d. speciali ha previsto, nel codice di rito, il solo sequestro c.d. liberatorio, disciplinato dall’art. 687 c.p.c., riguardante l’ipotesi del sequestro che il debitore chiede delle somme o delle cose offerte per la sua liberazione e che il creditore si rifiuti di ricevere. La norma in esame prevede che il giudice «può ordinare» il sequestro, a differenza di quanto previsto per le ipotesi delle due più note figure di sequestro di cui agli artt. 670 e 671 c.p.c., dove si parla di «autorizzazione» al sequestro. La differenza, non è certo terminologica, ma conferma l’intento del legislatore di configurare il procedimento. . .