VECCHIE E NUOVE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI DEL CRITERIO DELLA C.D. “RAGIONE PIÙ LIQUIDA”

Il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Di Giuseppina Fanelli -

Cass. 8 marzo 2017, n. 5805

T. Milano, 15 dicembre 2016

Il c.d. criterio della ragione più liquida permette al Giudice di rigettare la domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio (per tutti, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, VIII ed., II, Milano, 2015, 68). La contrazione dei tempi processuali cui l’utilizzazione del criterio porta è apprezzabile in un duplice senso: ci vorrà meno attività processuale (e meno tempo) per istruire una questione più liquida e, peraltro, ove questa dovesse rivelarsi fondata, si avrà un ulteriore risparmio di attività processuale grazie all’effetto spiegato dall’accoglimento del motivo più liquido, che renderà superfluo l’esame degli altri.

La ragione più liquida è tradizionalmente utilizzata per stabilire un ordine diverso da quello logico-giuridico previsto dall’art. 276 c.p.c. tra le sole questioni di merito, in presenza di una ragione da sola idonea a sostenere il rigetto nel merito (ad esempio: l’intervenuta prescrizione del diritto dedotto in giudizio, sul presupposto che le ragioni di rigetto siano tutte equivalenti. Cfr. E.T. Liebman, L’ordine delle questioni e l’accezione di prescrizione, in Riv. dir. proc., 1967, 541, secondo il quale «il rigetto della domanda motivato con l’avvenuta prescrizione è pienamente equivalente a quello motivato con l’inesistenza del diritto»; vedi anche S. Menchini, L’ordine di decisione delle questioni di merito nel processo di primo grado, in Riv. dir. proc., 2016, spec. 975-980). In tale senso, si legge la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Imprese, del 15 dicembre 2016, nella quale il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria per responsabilità professionale proposta dalla società attrice nei confronti del revisore contabile solo sulla base dell’incongruità, genericità ed inammissibilità della prospettazione del danno subito, “senza necessità di dare ingresso all’attività istruttoria richiesta dalle parti e con assorbimento di tutte le altre questioni”.

Di diverso tenore, invece, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione che optano per una nuova applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, la quale consentirebbe al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. anche Cass. n. 5804/2017). Nella sentenza in nota, infatti, la Suprema Corte ha dichiarato l’infondatezza del ricorso ancorché dagli atti emergesse l’esistenza di una questione pregiudiziale relativa al mancato perfezionamento della notifica del ricorso, essendo mancante la cartolina di ricevimento della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c.

Entrambe le pronunce, seppur con le rilevate differenze, invocano il principio secondo cui in applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011).