Violazione di norme imperative e impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico

Di Gabriella Tota - Fascicolo 2/2021
Sinossi. La Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha ritenuto che non costituisce causa di nullità del lodo per contrasto con l’ordine pubblico la circostanza che l’arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione concluso con un soggetto non iscritto al ruolo dei mediatori, in quanto la nozione di ordine pubblico cui rinvia l’art. 829, comma 3, c.p.c. coincide con le norme fondamentali dell’ordinamento, tra le quali non rientra la regola organizzativa posta dall’art. 6 della l. n. 39 del 1989. Abstract. The Supreme Court, second civil chamber, held that the arbitral award ruling on compensation for damage deriving from a mediat. . .